Il mutuo di scopo, la cui causa è più ampia di quella del normale mutuo, in quanto il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, va inquadrato nell’ambito del contratto di durata, perché le parti sono avvinte dal rilievo causale che il raggiungimento dello scopo assume nell’economia del rapporto.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 19 settembre 2024 n. 25193