13.12.2019
Supercondominio – Costituzione ex lege et facto

L’istituto del supercondominio (orizzontale o complesso) ha matrice giurisprudenziale, essendo stato recepito soltanto con la legge n. 220/2012 introduttiva dell’art. 1117 cod. civ.

Anche per effetto dell’art. 1117-bis cod. civ., utilizzabile in via interpretativa pur se inapplicabile ratione temporis, il supercondominio viene in essere ispo jure et facto, salvo che il titolo o il regolamento non dispongano altrimenti, quando più edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, sono tra loro legati dall’esistenza di cose, impianti e servizi comuni, in relazione di accessorietà necessaria con i fabbricati, sì da rendere applicabile la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione.

La sentenza ritiene valutabile, ai fini della creazione di un supercondominio, anche l’esistenza di una scala di accesso da uno dei condomìni all’area parcheggio.

Corte d i Cassazione, Sezione II, sentenza 10 dicembre 2012 n. 32237