L’erede legittimario, che intenda ottenere l’integrazione della sua quota per aver il de cuius effettuato una donazione ad un coerede simulando una compravendita, può giovarsi di ogni mezzo di prova, comprese prove testimoniali e presunzioni.
Infatti il legittimario, in quanto successore del donante, va qualificato “terzo” e perciò può giovarsi senza limiti della prova testimoniale secondo quanto dispone l’art. 1417 codice civile.
Tribunale Milano, sentenza 17 luglio 2017 n. 8057, da Il Sole24Ore 10 novembre 2017