Per la configurazione del mobbing, devono essere presenti i seguenti elementi:
- una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti ma anche leciti se considerati singolarmente – che con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o da un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- l’evento lesivo della salute o della personalità o della dignità del dipendente;
- il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi, non essendo sufficiente la mera colpa.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27444