24.11.2017
Mobbing – Elementi costitutivi

Per la configurazione del mobbing, devono essere presenti i seguenti elementi:

  1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti ma anche leciti se considerati singolarmente – che con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o da un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  2. l’evento lesivo della salute o della personalità o della dignità del dipendente;
  3. il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi, non essendo sufficiente la mera colpa.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 20 novembre 2017 n. 27444