07.02.2019
Successione – Azione di riduzione – Donazione – Obbligo del mediatore

Ai sensi degli artt. 561 e 563 cod. civ. (nei limiti temporali ivi indicati), l’acquisto del donatario e quello dei suoi aventi causa sono posti in condizione di instabilità per l’intero spazio di tempo che va dal momento della donazione a quello in cui il titolo di acquisto può essere impugnato dall’attore in riduzione.

In considerazione degli inconvenienti cui dà luogo la provenienza da donazione (basti pensare che il sistema bancario non concede credito garantito da ipoteca se l’immobile offerto in garanzia è stato acquistato a titolo gratuito), deve affermarsi il principio che la provenienza da donazione costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, rientrante nel novero delle circostanze  influenti sulla conclusione di esso, che il mediatore deve riferire alle parti ex art. 1759 cod. civ.

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 16 gennaio 2019 n. 965

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