07.02.2019
Giustificato motivo oggettivo – Repechage: presupposto di legittimità – Manifesta insussistenza

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento e quindi anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd “repechage).

Fermo l’onere della prova che grava sul datore di lavoro ex art. 5 legge n. 604/1966, la manifesta insussistenza va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.

In presenza di una “insufficienza probatoria” concernente l’adempimento dell’obbligo di repechage è applicabile il regime indennitario ai sensi del comma 5 del novellato art. 18 legge 300/70.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 gennaio 2019 n. 181