15.02.2019
Licenziamento – Attività in pendenza di malattia – Legittimità: limiti

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata ex ante, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.

Tali condizioni non possono dirsi presenti nel caso di specie, in cui il fatto contestato era circoscritto a due ore della sera dell’ultimo giorno di malattia; era compatibile con la malattia denunciata (rinofaringite); non aveva comportato alcun ritardo nella ripresa del lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 07 febbraio 2019 n. 3655

-