Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata ex ante, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.
Tali condizioni non possono dirsi presenti nel caso di specie, in cui il fatto contestato era circoscritto a due ore della sera dell’ultimo giorno di malattia; era compatibile con la malattia denunciata (rinofaringite); non aveva comportato alcun ritardo nella ripresa del lavoro.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 07 febbraio 2019 n. 3655