07.02.2019
Condominio – Rendiconto – Violazione art. 1130-bis cod. civ. – Invalidità assemblea

La illegittimità del rendiconto condominiale che non sia composto dai documenti indicati dall’art. 1130-bis cod. civ. (registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa della gestione) comporta l’annullabilità dell’assemblea condominiale che lo abbia approvato.

Infatti la incompletezza della documentazione  con conseguente disinformazione dei condomini sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili – a prescindere dal possibile esercizio concorrente di prendere visione dei documenti – non consente l’espressione di un voto cosciente e meditato.

Cassazione Civile, Sezione VI-2, ordinanza 20 dicembre 2018 n. 33038

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