Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno cagionato da cose in custodia se il danno deriva da condotta volontaria, qualificata unica causa della lesione, del danneggiato, attraverso un comportamento apprezzabile come ragionevolmente incauto.
Ciò quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa (nella specie un tetto-terrazza privo di parapetto) , le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali e la situazione ingeneratasi sia comunque superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato: in tal caso va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento e ritenuto integrato il caso fortuito.
(Fatto in sintesi: un quindicenne, insieme ad altri amici ospiti nell’appartamento di un compagno di classe, accede al sovrastante tetto piano attraverso una porta con chiave inserita nella toppa, scavalcando un insieme di scatoloni e quindi, forse fumando o orinando, precipita)
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza29 gennaio 2019 n. 2345