L’art. 72 quater legge fall. risulta operativo solo nei casi di scioglimento del contratto intervenuto dopo il fallimento.
Le previsioni contrattuali relative alla risoluzione del contratto, ante fallimento, per inadempimento dell’utilizzatore, seppure prevedono l’obbligo del concedente di imputare a deconto del debito quanto eventualmente realizzato attraverso il ricollocamento del bene, si diversificano dalla norma fallimentare se – ad esempio – il montante del residuo credito comprende tutti gli importi previsti a carico dell’utilizzatore fino alla scadenza originaria del contratto ivi compresi interessi moratori convenzionali e/o se non vincolano il concedente a ricollocare il bene ai valori di mercato.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 31 ottobre 2018 n. 27935