24.01.2020
Studio professionale associato – Solidarietà passiva di tutti i soci – Non opponibilità al socio non convenuto della sentenza resa nei confronti di altri soci

La sentenza di condanna resa nei confronti di alcuni soci di uno studio professionale associato non è opponibile al socio che non ha partecipato al relativo giudizio, ancorché lo statuto dello studio prevedesse un regime di solidarietà passiva di tutti i soci.
Infatti, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., il condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, non è vincolato dalla sentenza e tuttavia può invocarla, opponendola al creditore comune, se la ritiene favorevole, purché si fondi su ragioni comuni a tutti i condebitori solidali e non solo al condebitore coinvolto nel giudizio.
Tale disciplina è pienamente coerente sia col principio generale dell’art. 2909 cod. civ., sia con la fondamentale regola dell’art. 24, comma 2, Cost. La norma ha valenza generale e non può essere circoscritta al solo rapporto fra creditore e altri debitori solidali, rimanendo così estranea al giudizio di regresso ex art. 1299 cod. civ.
Gli effetti riflessi del giudicato sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, mentre sono possibili quando sussiste fra i due giudizi un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 20 gennaio 2020 n. 1099