La liceità del patto commissorio cui accede un patto marciano sta nell’analogia con il pegno irregolare (articolo 1851 cod. civ.) il quale consente al creditore che abbia ricevuto in pegno cose fungibili di appropriarsene all’inadempimento del debitore, restituendo l’eccedenza di valore fra le cose date in pegno e l’ammontare del debito. Tale norma non è affatto eccezionale rispetto al principio generale dell’art. 2744 c.c.
Tuttavia, proprio per evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, è necessario che le parti abbiano previsto criteri di stima del bene al momento della convenzione marciana.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 17 gennaio 2020 n. 844