Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato da contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale.
Il diverso contratto può solo servire come riferimento per dedurre l’eventuale non conformità del contratto applicato ai precetti costituzionali dell’art. 36.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 16 gennaio 2020 n. 810