03.03.2020
Spese legali – Compensazione – Discrezionalità: limiti rigorosi

Il Giudice deve limitarsi ad applicare l’art. 91 c.p.c. senza alcun margine di discrezionalità, allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite il soccombente che deve correttamente individuare nel soggetto le cui domande sono state disattese e perciò la relativa statuizione è censurabile ai sensi dell’art 360, commi 1 e 3, c.p.c. solo se la parte a cui carico sono poste le spese sia totalmente vittoriosa.
Ne consegue che nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna, se la stessa è necessitata dalla regola generale di cui all’art. 91 c.p.c…
Diversamente deve essere motivato, e può essere censurato l’esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall’art. 92 c.p.c. che consente di derogare alla regola generale della soccombenza nella ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 13 febbraio 2020 n. 3641