19.03.2020
Centrale rischi – Illegittima segnalazione – Danno non patrimoniale – Prova

In ambito civile vige il criterio del più probabile che non ai fini dell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità che astringa il danno-evento alla condotta e il danno-conseguenza al danno evento.
Erra quindi il giudice di merito che abbia negato l’ammissione di mezzi istruttori volti a provare l’esistenza di un danno non patrimoniale conseguente all’illegittima segnalazione alla centrale rischi CRIF.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito dall’art. 2697 cod. civ., benché la parte avesse offerto di adempierlo.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 05 marzo 2020 n. 6167