03.03.2020
Condominio – Regolamento – Natura: contrattuale (unanimità) o regolamentare (maggioranza) – Lastrico solare

Hanno matura contrattuale, e sono modificabili solo all’unanimità, le clausole dei regolamenti condominiali predisposti dall’originario proprietario e allegati ai singoli atti d’acquisto ovvero formati con il consenso unanime di tutti i condomini, solo se limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni o se attribuiscono ad alcuni condomini maggiori diritti rispetto agli atri.
Quegli stessi regolamenti hanno, invece, natura regolamentare, e sono modificabili con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, cod. civ., se si limitano a disciplinare l’uso dei ben comuni.
Tuttavia, il condomino che, all’atto dell’acquisto, ha accettato che il suo diritto disponibile alla più favorevole ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare a suo uso esclusivo fosse suscettibile di affievolimento a maggioranza e non all’unanimità, non può contestare la deliberazione assembleare che preveda l’applicazione del più onerose criterio di ripartizione delle spese previsto dall’art. 1126 cod. civ,
Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 29 gennaio 2019 n. 1992