03.03.2020
Amministrazione di sostegno – Provvedimenti del Giudice Tutelare – Legittimazione processuale dei beneficiari

Fermo il principio per cui i beneficiari di un’amministrazione di sostegno, per promuovere un’azione giudiziaria nei confronti di terzi, devono essere autorizzati dal Giudice Tutelare, gli stessi beneficiari sono dotati di un’autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dell’apertura della A.d.S. e per impugnare i provvedimenti adottai dal Giudice Tutelare.
Se così non fosse, il Giudice Tutelare, chiamato a valutare l’impugnabilità di suoi provvedimenti, si troverebbe in una sorta di conflitto di interesse.
Altro esempio è dato dall’art. 31 legge fallimentare che consente al Curatore di contestare i provvedimenti del Giudice Delegato che normalmente deve autorizzarlo a stare in giudizio.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 27 febbraio 2020 n. 5380