16.01.2020
Somministrazione di lavoro – Danno provocato dal somministrato all’utilizzatore -Responsabilità del somministratore: esclusione

Nell’ipotesi in cui il lavoratore “somministrato” cagioni danni a terzi, la concreta gestione direzionale dell’utilizzatore, espressa dai testi normativi in modo continuo e dunque caratterizzante, comporta la responsabilità extracontrattuale dell’utilizzatore stesso.

Se il fatto illecito danneggia l’utilizzatore, questi non può rivestire il ruolo di danneggiato e di responsabile ex art. 2049 cod. civ., il che non significa che la responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ. si sposti necessariamente sul somministratore.

Ciò può avvenire solo se l’utilizzatore, per premunirsi degli effetti pregiudizievoli della condotta dell’adibito, ha concordato con controparte una clausola di responsabilità contrattuale del somministratore nei confronti dello stesso utilizzatore per tale condotta.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 06 dicembre 2019 n. 31889