L’art, 2237 cod. civ. in materia di professioni intellettuali prevale sull’art. 2227 relativo, in generale, al contratto d’pera, per cui, in caso di revoca dell’incarico conferito all’avvocato, a costui compete il rimborso delle spese e il compenso per l’opera svolta, ma non anche il mancato guadagno.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 09 gennaio 2020 n. 185