16.01.2020
Dirigente – Licenziamento – Impugnazione – Termini di decadenza – Applicabilità – Limiti

Il regime della decadenza prevista per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento e per la proposizione del ricorso giurisdizionale riguarda “anche tutti i casi di invalidità del licenziamento” (riferibili, quindi, anche ai dirigenti), e ciò ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 183/2010.

L’onere di impugnativa a pena di decadenza è previsto per ogni recesso datoriale invalido e quindi anche per i casi di licenziamento del dirigente, identico nella disciplina – sostanziale o sanzionatoria – al corrispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio.

Il licenziamento del dirigente privo di “giustificatezza” (che comporta la liquidazione di una indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva) non rientra, invece, nella categoria di atti invalidi perché non determina l’inidoneità dell’atto ad acquisire pieno e inattaccabile valore giuridico.

Ciò è confermato dal fatto che l’azione relativa è considerata diversa da quella avente per oggetto l’accertamento della illegittimità del licenziamento comminato in tronco per giusta causa con condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 gennaio 2020 n. 148

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 gennaio 2020 n. 395