La disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori, si applica, ai sensi dell’art. 2396 cod. civ., solo se la posizione apicale di tali soggetti è desumibile da una nomina formale da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria.
In difetto l’azione non va proposta alla sezione specializzata del Tribunale delle imprese, ma al giudice del lavoro, attesa l’espressa salvezza stabilita dall’art. 2396.
Non può escludersi che tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce si instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che abbia le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o d’opera.
Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 13 gennaio 2020 n. 345