16.01.2020
Fideiussione e lettera di patronage – Caratteristiche e diversità

Per lettera di patronage si intende un documento sottoforma di lettera di intenti a contenuto variabile che una società, detta patronnant, rilascia favore di altra società, che normalmente appartiene allo stesso gruppo societario o su cui esercita un certo potere di controllo, per agevolarla nell’ottenimento o nel mantenimento di finanziamenti da parte di una banca.

Se il patrocinante non si limita ad informare la banca in ordine alla propria posizione di influenza, ma assume dei veri e propri impegni, si configura a suo carico una  responsabilità contrattuale (c.d. lettera di patronage “forti”), riconducibile alla promessa del fatto del terzo.

In nessun caso il patronnant assume, come il fideiussore, l’impegno di eseguire personalmente la prestazione in caso di inadempimento del patrocinato, ma è tenuto a pagare un indennizzo e non all’integrale adempimento della prestazione del garantito.

Si può parlare di vera e propria fideiussione se il sottoscrittore della lettera ha assunto personalmente l’obbligo di rimborsare i debiti del garantito al ricorrere del presupposto della diminuzione o perdita della partecipazione. Quest’ultimo presupposto non snatura la fideiussione che non deve necessariamente essere di contenuto identico a quella del debitore principale.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 09 dicembre 2019 n. 32026