In caso di licenziamento collettivo, non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.
Non è valido l’accordo sindacale, ancorché non impugnato, che non rispetti i princìpi di razionalità e non discriminazione, come nel caso in cui l’accordo non abbia valutato le professionalità del licenziato e le posizioni lavorative che questi avrebbe potuto occupare in ragione della professionalità acquisita nel corso del rapporto.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 07 gennaio 2020 n. 118