Il mediatore è tenuto a comunicare le circostanze a lui note e comunque conoscibili con la comune diligenza relative a irregolarità urbanistiche non ancora sanate relative all’immobile oggetto della promessa di vendita, desumibili, ad esempio, dalla difformità tra la descrizione dell’immobile contenuta nell’atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 16 gennaio 2020 n. 784