24.01.2020
Videosorveglianza – Accordo scritto con i dipendenti – Non costituisce esimente

Non costituisce esimente della responsabilità penale di cui all’art. 4 legge 300/1970 l’aver installato un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, ancorché in presenza di accordo sottoscritto da tutti i dipendenti e confermato in sede dibattimentale.
La diseguaglianza di fatto, e quindi l’indiscutibile maggior forza economico-sociale dell’imprenditore rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura co-determinativa sia da ritenersi inderogabile a differenza da quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 17/4/2012 n. 22611.
Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 17 gennaio 2020 n. 1733