La seguente causale apposta al contratto di somministrazione: “inserimento di personale di supporto per attività di call center cui non si possa far fronte con il ricorso al normale assetto produttivo” va assimilata a quella di “punto di intensa attività” ed è sufficientemente specifica, risultando ascrivibile nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibile all’ordinaria attività dell’utilizzatore” che consentono, ai sensi dell’art. 20. comma 4, D. Lgs. n. 276/2013, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ed alla loro temporaneità. Tale causale ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c) dello stesso D. Lgs. , fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova effettiva delle ragioni giustificative in caso di contestazione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 10 giugno 2019 n. 15547