19.06.2019
Fallimento – Pagamento del fideiussore o di un terzo in luogo del fideiussore – Art. 44 legge fallimentare: inapplicabilità

L’adempimento del terzo ex art. 1180 cod. civ. (nella specie, padre del fideiussore) costituisce una modalità di adempimento dell’obbligazione del debitore equivalente all’adempimento diretto e non snatura di per sé l’obbligazione che intende soddisfare.

Ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 44, comma 2, legge fall. va verificato se il pagamento è volto all’estinzione di un debito verso il fallito e violi il principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito oppure intenda estinguere un debito verso un soggetto diverso, anche se in maniera indiretta, mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, poi dichiarato fallito.

Cassazione Civile , Sezione VI – 1, ordinanza 17 maggio 2019 n. 13458