19.06.2019
Amministrazione di sostegno – Rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita – Attribuzione del potere all’amministratore da parte del Giudice Tutelare

L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, legge n. 219/2017, tenuto conto dei princìpi che conformano l’amministrazione di sostegno, porta a negare che il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita.

Le norme citate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo i occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.

Corte Costituzionale, sentenza n. 144/2019