19.06.2019
Credito – Conto corrente – Ripetizione dell’indebito – Prescrizione

L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie (principio di diritto)

Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 cod.civ., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 cod. civ.

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 13 giugno 2019 n. 15895