19.06.2019
Proposta di concordato in bianco – Atti di amministrazione ordinaria – Crediti prededucibili – Condizioni

I crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono prededucibili anche ove vi sia stata rinuncia al concordato, solo se compiuti ai fini della conservazione, dell’integrità e del valore del patrimonio.

La valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione va compiuta con riferimento all’interesse della massa dei creditori e non dell’imprenditore insolvente, essendo possibile che atti qualificabili di ordinaria amministrazione nel normale esercizio dell’impresa possano assumere un diverso connotato nel contesto procedimentale attivato con la predetta domanda di concordato.

Il debitore che intenda presentare una domanda di concordato “con riserva” ha l’onere di fornire informazioni sul tipo di proposta e di contenuto del piano, in modo che sia possibile valutare gli atti di ordinaria amministrazione che, non incidendo negativamente su patrimonio, sono consentiti.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 29 maggio 2019 n. 14713

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