In tema di responsabilità dei sindaci, ai fini dell’inosservanza del dovere di vigilanza, previsto dall’art. 2047, 2° comma, cod. civ., non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità riscontrate o denunziando i fatti al Pubblico Ministero.
Nel caso di specie, il collegio sindacale, rimasto in carica per tutto il periodo di attività della società, aveva potuto rendersi perfettamente conto sia della strutturale debolezza imprenditoriale della stessa, sia del progressivo aumento del passivo e delle evidenti illegittimità delle scritturazioni di bilancio e, ciò nonostante, ha sollecitato l’approvazione dei bilanci sulla base delle mere assicurazioni fornite dagli amministratori in ordine al futuro ripianamento delle perdite.
Cassazione Civile, I Sezione, sentenza 18 settembre 2017 n. 21566