14.11.2017
Appalto – Cessazione – Art. 5 legge 223/1991 – Inapplicabilità

Allorché il licenziamento è dettato, non da una esigenza di riduzione di personale, ma dal venir meno dell’appalto con conseguente soppressione di tutti i posti di lavoro ad esso inerenti, non è necessario operare una scelta sull’intera platea aziendale dei lavoratori impiegati, né fare ricorso, neppure analogicamente, ai criteri previsti dall’art. 5 legge n. 223/1991 in materia di licenziamento collettivo.

Infatti il licenziamento per motivo oggettivo non trova qui giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione di posti di lavoro di personale adibito all’espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, per cui il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa è sufficiente ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 27 ottobre 2017 n. 25653

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