14.11.2017
Contratti di borsa – Promotore finanziario – Società di intermediazione – Istituto di credito – Responsabilità

La responsabilità diretta dell’istituto di credito per gli illeciti del promotore finanziario è di natura contrattuale, avendo gli investitori stipulato con la banca contratti di conto corrente e di deposito titoli.

La responsabilità diretta della società di intermediazione finanziaria è di natura extracontrattuale se essa non risulta essere stata legata agli investitori da alcun rapporto contrattuale.

L’istituto di credito e la società di intermediazione finanziaria rispondono comunque per il fatto altrui (del promotore finanziario) in concorso con la responsabilità per fatto proprio.

Il promotore finanziario è responsabile per le seguenti attività od omissioni: non essersi fatto rilasciare dai clienti né mandato scritto, né singoli ordini di acquisto e di vendita titoli per iscritto; non aver stabilito con i clienti il profilo di rischio da rispettare nell’acquisto dei titoli; non aver consegnato alcun prospetto informativo; aver effettuato operazioni allo scoperto senza autorizzazione.

L’intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dal promotore finanziario in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze affidategli. Tale nesso sussiste quando il comportamento del promotore rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli. Al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario occorre che i rapporti fra promotore e investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o collusione in funzione elusiva della disciplina legale.

I rapporti di fiducia fra promotore e investitore (consistiti nella consapevolezza ed approvazione delle operazioni irregolari compiute dal promotore) non sono idonei a dar luogo ad anomalie significative tali da escludere che l’operato del promotore si svolga in ambito del tutto estraneo a quello delle mansioni affidategli.

Cassazione Civile, III Sezione, sentenza 31 luglio 2017 n. 18928

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