14.11.2017
Contratti di borsa – Contratto quadro e singoli ordini – Obblighi dell’intermediario

Il contratto quadro non determina il singolo investimento o disinvestimento: esso definisce il contenuto delle operazioni che potranno essere poste in atto in futuro e determina l’insorgenza di taluni obblighi; ma è con il singolo “ordine” che l’investitore decide quale atto porre in essere concretamente, avvalendosi dell’operato dell’intermediario.

Si tratta di atti di natura negoziale che comportano obblighi particolari, distinti da quello consistente nel porre in essere l’atto dispositivo indicato dall’interessato. Essi consistono, fra gli altri, nell’obbligo di informazione c.d. attiva, circa la natura e le implicazioni della singola operazione e in quello di astenersi dal compiere operazioni inadeguate o in conflitto di interessi.

I contratti di investimento hanno struttura complessa, rivestendo in essi l’intermediario sia il ruolo di ausiliario nella scelta (dell’operazione da compiersi), sia quello di mandatario nell’esecuzione dell’acquisto e nel ritrasferimento (del prodotto finanziario). E’ escluso che, con riferimento al singolo contratto di investimento, la responsabilità dell’intermediario possa essere relegata nell’area della responsabilità precontrattuale.

In questa fase gli obblighi dell’intermediario non vengono meno neppure se l’investitore si sia rifiutato di fornire informazioni sui propri obbiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio e se in precedenza abbia acquistato titoli a rischio.

Cassazione Civile, I Sezione, ordinanza 31 agosto 2017 n. 20617

 

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