14.11.2017
Lavoro – Malattia – Mancata comunicazione – Licenziamento: legittimità

E’ legittimo il licenziamento per mancata osservanza degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore in caso di assenza per malattia, se il c.c.n.l. prevede il licenziamento con preavviso per le ipotesi in cui il ritardo della comunicazione dell’assenza o di invio della relativa certificazione medica sia superiore a 4 giorni.

Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza, non assistito dall’adempimento degli obblighi informativi, costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza ingiustificata, ancorché l’assenza risulti successivamente fondata su uno stato di malattia realmente esistente.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 novembre 2017 n. 26465

 

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