18.07.2018
Società per azioni – Opzione put a prezzo prefissato – Liceità ex art. 1322 cod. civ. – Condizioni

“E’ lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nella more in favore della società.” (principio di diritto)

Ciò non contrasta col divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 cod. civ. la cui ratio va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell’impresa economica, con rilievo reale verso l’ente collettivo, mentre nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente interno fra un socio e un altro socio o un terzo.

In ipotesi di opzione put a prezzo preconcordato, il patto non violerà l’art. 2265 e supererà positivamente il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 cod. civ., laddove l’esclusione dalle perdite non sia strutturalmente assoluta e costante.

Il finanziatore divenuto socio con clausola put ha un sicuro interesse a favorire le buone sorti della società e con esse del suo investimento, non foss’altro perché il suo debitore potrà, con assai maggiore probabilità, restituire l’importo pattuito

Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 04 luglio 2018 n. 17498 (cassa Appello Milano 19.02.2016 n. 636).