Ove le parti, nell’ambito di un rapporto di durata, pattuiscano, in origine, in vista dell’evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento che prevedano anche il ricorso alla cessione del credito vantato dal somministrato nei confronti del debitore ceduto, il giudice, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, non deve far riferimento alla generale prassi commerciale, ma alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguito nel caso concreto, in quanto solo tali circostanze sono idonee ad attestare se l’accipiens fosse in grado di rendesi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle fino ad allora seguite era sintomatico del dissesto del debitore poi fallito.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 31 maggio 2018 n. 14002