15.10.2018
Società per azioni – Azioni proprie – Computo ai fini costitutivi e deliberativi

In forza del D. Lgs. n. 224/2010, nelle società chiuse le azioni proprie non danno diritto al voto, ma sono in ogni caso incluse nel computo, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, cod. civ., mentre per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo del quorum costitutivo ed escluse dal quorum deliberativo (art. 2368, comma 3, cod. civ.), in tal modo permettendo più agevolmente il raggiungimento della maggioranza per approvare la proposta assembleare.

In relazione al controllo sull’avvenuta approvazione della deliberazione, si dispone che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quello degli astenuti in conflitto di interessi non sono computate nel denominatore necessario al calcolo dell’avvenuta approvazione delle deliberazioni (cfr. art. 2368, comma 2, cod. civ., seconda parte).

Nelle società c.d. chiuse il nuovo testo dell’art. 2357-ter, comma 2 non prevede limiti all’acquisto di azioni proprie: queste sono sempre computate ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, anche quando la legge non assume il capitale sociale a denominatore per il calcolo dei quorum assembleari.

Ne deriva che le maggioranze necessarie per l’assunzione della deliberazione in seconda convocazione nella società per azioni occorre il voto favorevole di almeno la metà del capitale rappresentato dai soci interventi (art. 2369, comma 3, cod. civ.), ivi computate le azioni proprie.

Se le azioni proprie potessero votare, il voto sarebbe espresso dalla società, quindi dai suoi amministratori, quindi ancora secondo gli intendimenti della maggioranza che li ha nominati. Per questa ragione, il legislatore ha sottratto a queste azioni il diritto di votare, ma esse restano nel capitale sociale, onde valgono ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e vengono computate anche ai fini del quorum deliberativo.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 02 ottobre 2018 n. 23950

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