Secondo l’interpretazione letterale dell’art. 644 c.p., secondo l’interpretazione sistematica fondata sull’interpretazione dell’art. 1224 cod. civ, secondo l’interpretazione finalistica fondata sulla ratio della legge 108/1966 (e secondo l’interpretazione storica da Marciano al Code Napoléon del 1804- motivazione: pagg. 14/22), gli interessi moratori, convenzionali o legali, remunerano un capitale, né più né meno, che gli interessi corrispettivi e hanno la medesima funzione economica, per cui “è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali”.
Ciò nonostante, l’applicazione dell’art. 1815, 2° comma, cod. civ. non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, per cui, di fronte alla nullità della clausola che prevede interessi convenzionali moratori usurari, è ragionevole attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 30 ottobre 2018 n. 27442 (cassa con rinvio sentenza Corte d’Appello di Milano 06 giugno 2016 n. 2232)