L’art. 2384 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 D. Lgs. n. 6/2003 , secondo cui le limitazioni di potere dell’organo amministrativo, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi di buona fede, non è riferibile alla sola rappresentanza processuale, ma protegge terzi di buona fede, attraverso l’inopponibilità delle limitazioni, anche in tema di rappresentanza sostanziale e, quindi, di ipotesi di dissociazione del potere di gestione (speso attribuito al Consiglio di Amministrazione, quanto meno per gli atti di straordinaria amministrazione) e del potere di rappresentanza (spetto attribuito a uno dei suoi membri).
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 10 luglio 2019 n. 18536