17.07.2019
Leasing – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento – Applicazione analogica art. 72-quater legge fall.

Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatosi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 127 del 2017 (art.1, commi 136/140) sono regolati dalla disciplina dell’art. 72-quater l. fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del vene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere e allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

La vendita avverrà a cura del concedente in base alla stima secondo il valore di mercato disposta dal Giudice Delegato.

Sulla base del valore di mercato, potrà emergere un credito del concedente in moneta fallimentare peri alla differenza fra valore di mercato e il residuo credito (canni scaduti e non pagati ante fallimento, canoni a scadere in linea capitale e prezzo di riscatto).

Eventuali rettifiche , sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 20 giugno 2019 n. 18543