Con sentenza n. 29/2018 la Corte Costituzionale ha esteso alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda il principio espresso per la interposizione di mano d’opera, nel senso che, in entrambi i casi, ove ne venga dichiarata la illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, l’omesso ripristino da parte del committente/cedente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere la retribuzione a decorrere dalla messa in mora.
Infatti, al dipendente la retribuzione spetta, tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti.
Per far nascere il suo diritto alla controprestazione, basta che il lavoratore costituisca in mora il datore il quale rifiuti di ricevere la prestazione senza giustificazione. Per effetto della messa in mora, l’impresa già cedente è obbligata a pagare la retribuzione e non a risarcire un danno.
Dal credito retributivo verso l’originario datore non è detraibile quanto percepito dal cessionario, risultando inapplicabile e l’art. 1180 cod. civ. e gli artt. 27, comma 2 e 29, comma 3bis del D. Lgs. n. 276/2003.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 03v luglio 2019 n. 17785