30.06.2024
Società – Estinzione della stessa in pendenza di giudizio – Non comporta estinzione della pretesa anteriormente azionata

Secondo le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013 delle Sezioni Unite, la remissione del debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese è solo una delle possibili evenienze e di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, non può ritenersi sufficiente a dedurne una volontà abdicativa, essendo allo scopo necessaria la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore.

In difetto, deve ritenersi che la cancellazione delle società dal registro delle imprese comporta un trasferimento dei diritti ai soci e non la rinuncia al credito, come erroneamente affermato dalla sentenza n. 6070/2013 delle Sezioni Unite.

Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 giugno 2024 n. 16607