30.06.2024
“Bene vita” – Fruibile solo in natura dal titolare – Risarcimento juris hereditatis: inammissibile

Le Sezioni unite, con sentenza n. 15350/15, superando quanto affermato da Cass. 1361/14, hanno affermato che il bene vita in quanto tale è bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare.

Nella fattispecie, la corte territoriale non ha respinto la domanda risarcitoria jure hereditatis solo perché il decesso è intervenuto a breve distanza di tempo dal sinistro, ma anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e il decesso è intervenuto senza soluzione di continuità, ragion per cui “non vi fu quindi una lucida agonia”.

Lo stato di coma non esclude di per sé che la persona in coma possa avvertire lo stato di compressione psicofisica che l’ha colpita ed il disagio per la morte imminente, ma tale situazione deve essere provata al fine della pretesa risarcitoria juris hereditatis.

Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 giugno 2024 n. 16348