- La prova della cessione di un credito non è di regola soggetta a particolari vincoli di forma.
- Opera in proposito il principio di non contestazione.
- Va sempre distinta la questione della prova dell’esistenza del credito (e della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
L’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova della avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Se l’esistenza della cessione sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà fornire adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 22 giugno 2024 n. 17944