Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, cod. proc. civ.), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali, tra cui è essenziale la motivazione e l’avvento deposito in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 cod. proc. ci
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto contro il solo dispositivo della sentenza d’appello letto in udienza non comporta l’irreparabile consunzione del diritto di impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempre che non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.
Analoghi princìpi valgono anche a proposito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative (Cass. Sez. Un. sentenza 16399/2007).
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 16 maggio 2024 n. 13599