In società di capitali, la delibera di quantificazione del compenso all’amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell’amministratore stesso che abbia partecipato all’assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all’interesse sociale.
Nella specie la delibera aveva ridotto il compenso a causa delle difficoltà economiche della società.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 23 aprile 2024 n.10889