Correttamente viene respinta l’istanza di insinuazione al passivo del fallimento di una società, proposta da un avvocato che aveva assistito il legale rappresentante della società fallita in alcuni processi penali in forza di scritture sottoscritte dalla società e per essa dello stesso legale rappresentante.
Infatti, applicando analogicamente l’art. 1720, comma 2, cod. civ. all’amministrazione delle società di capitali, deve ritenersi che la legittimazione al rimborso spetti all’amministratore nei confronti della società, ma non può configurarsi un’azione del terzo creditore (professionista) nei confronti della società.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 12 febbraio 2020 n. 3438