Il preavviso che l’intermediario finanziario deve inviare necessariamente all’interessato priva della segnalazione al S.I.C. integra una dichiarazione recettizia e quindi non basta la prova dell’invio dell’avviso (ad esempio, tramite Postel), ma deve essere data la prova che l’avviso sia giunto a conoscenza del destinatario, con la relativa presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l’indirizzo del destinatario.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 13 giugno 2017 n. 14685