L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, dato che i relativi tassi sono dovuti in via alternativa e la sommatoria rappresenta un “non tasso” o un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa a interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
La mancata indicazione nel contratto dell’indicatore sintetico di costo (ISC) non inficia la validità del contratto, trattandosi di uno strumento meramente informativo e non tassativo e indefettibile.
Tribunale Bergamo, sentenza 25 luglio 2017 n. 2130